di
Michael Immovilli
Gli estintori per casa vacanze sono obbligatori nel 2026? La risposta dipende prima di tutto da cosa si intende per “casa vacanze”. Per le locazioni brevi e per finalità turistiche disciplinate dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, gli estintori portatili sono obbligatori anche quando l’attività è svolta in forma non imprenditoriale. La stessa norma prevede dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, con alcune eccezioni chiarite dal Ministero del Turismo.
Attenzione: nel linguaggio comune “casa vacanze” viene spesso usato come sinonimo di appartamento affittato ai turisti. Le strutture ricettive vere e proprie, come CAV, B&B e affittacamere, possono essere soggette a regole regionali e di sicurezza differenti. Questa guida riguarda in particolare le locazioni brevi e turistiche.
Sì, per le unità immobiliari destinate a locazioni brevi o per finalità turistiche. L’art. 13-ter, comma 7, del D.L. 145/2023 stabilisce che tutte queste unità, sia gestite in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, devono essere dotate di estintori portatili a norma di legge.
L’obbligo riguarda anche chi affitta un solo appartamento e, secondo le FAQ ufficiali del Ministero del Turismo, anche la locazione di una singola porzione dell’unità immobiliare.
La regola è semplice:
Quindi, per un appartamento su un solo piano inferiore a 200 m² serve almeno un estintore. Tra 200 e 400 m² ne servono almeno due. Se invece l’alloggio si sviluppa su due piani, serve almeno un estintore per piano anche se la superficie totale è inferiore a 200 m².
Il Ministero del Turismo, richiamando il D.M. 3 settembre 2021, indica due requisiti minimi:
Non è quindi sufficiente scegliere un estintore solo in base al peso: va verificata anche la capacità estinguente riportata sull’etichetta e la conformità del dispositivo alla normativa applicabile.
Per evitare di acquistare un modello da 6 kg che non riporti chiaramente i requisiti richiesti, controlla sempre nella scheda tecnica la capacità estinguente di almeno 13A e la carica minima di 6 kg o 6 litri.
Prima dell’acquisto verifica sempre che modello, etichetta, documentazione e caratteristiche tecniche del prodotto effettivamente consegnato coincidano con quelle indicate dal venditore.
Gli estintori devono essere collocati in punti accessibili e facilmente visibili, in particolare in prossimità degli accessi e vicino alle aree di maggior pericolo. L’obiettivo è consentire un utilizzo immediato in caso di principio d’incendio.
Gli estintori presenti nelle parti comuni del condominio non sostituiscono quelli richiesti all’interno dell’appartamento destinato alla locazione breve o turistica.
La norma prevede dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio (CO). Il Ministero ha però chiarito che possono essere esonerate dall’installazione le unità immobiliari prive di impianto a gas nelle quali sia escluso con certezza sia il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili sia quello di formazione di monossido di carbonio.
Quando i dispositivi sono necessari, devono essere idonei ad avvertire rapidamente gli occupanti del pericolo e mantenuti efficienti secondo le indicazioni del produttore e le norme tecniche applicabili.
Il Ministero non prevede in ogni caso l’obbligo di realizzare un vero e proprio impianto di rilevazione tramite tecnico specializzato. Se però viene installato un impianto di rilevazione gas, trovano applicazione le regole del D.M. 37/2008 sui soggetti abilitati e sulla relativa documentazione.
Per dispositivi e presidi di sicurezza è comunque opportuno utilizzare prodotti conformi e seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione e manutenzione del produttore.
Gli estintori devono essere mantenuti efficienti. Le FAQ del Ministero rinviano alla UNI 9994 e al manuale del produttore per controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e collaudo.
È quindi meglio evitare scadenze “standard” indicate senza conoscere il modello: periodicità e interventi dipendono dal tipo di estintore e dalla disciplina tecnica applicabile. Conserva il cartellino di manutenzione e la documentazione del presidio.
Per la concessione in locazione breve o turistica di un’unità priva dei dispositivi di rilevazione richiesti o degli estintori conformi e correttamente ubicati, l’art. 13-ter prevede una sanzione da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.
La disciplina del CIN prevede inoltre sanzioni specifiche: l’assenza del codice può comportare una sanzione da 800 a 8.000 euro, mentre la mancata esposizione o indicazione negli annunci può comportare una sanzione da 500 a 5.000 euro per struttura o unità immobiliare, oltre alla rimozione dell’annuncio irregolare.
Sì. Per una locazione breve o turistica su un solo piano e con superficie inferiore a 200 m² è richiesto almeno un estintore.
Sì. Il Ministero chiarisce che ogni appartamento oggetto di locazione deve avere i propri dispositivi di sicurezza.
Non basta verificare il peso. Deve avere anche una capacità estinguente minima non inferiore a 13A e rispettare gli altri requisiti previsti.
No. Il Ministero prevede un’esenzione per gli immobili senza impianto a gas quando sia escluso con certezza anche il rischio di formazione di monossido di carbonio o rilascio di gas combustibili.
Sì. Gli obblighi di sicurezza dell’art. 13-ter riguardano le locazioni brevi e turistiche sia imprenditoriali sia non imprenditoriali.
Per verificare gli aggiornamenti normativi consulta l’art. 13-ter del D.L. 145/2023 su Normattiva e le FAQ ufficiali BDSR del Ministero del Turismo.
Tra sicurezza, CIN, comunicazioni e gestione operativa, gli obblighi di una locazione turistica non si fermano all’annuncio su Airbnb o Booking. Owner Value gestisce gli aspetti operativi degli affitti brevi e verifica con il proprietario gli adempimenti necessari per l’immobile. Contattaci per capire come gestire il tuo appartamento a Genova.
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