di
Michael Immovilli
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) identifica a livello nazionale le strutture turistico-ricettive e le unità immobiliari destinate a locazioni brevi o per finalità turistiche. Nel 2026 l'obbligo è pienamente operativo e va coordinato con i codici e gli adempimenti regionali.
La disciplina nazionale è diventata effettivamente applicabile dal 2 novembre 2024; le sanzioni previste dall'articolo 13-ter del D.L. 145/2023 sono applicabili dal 2 gennaio 2025, secondo le FAQ ufficiali del Ministero del Turismo.
Il Ministero del Turismo individua tre categorie principali:
Il riferimento ufficiale sono le FAQ BDSR del Ministero del Turismo.
È sbagliato ridurre la regola a “soggiorno sotto 30 giorni = CIN, sopra 30 giorni = niente CIN”. Le locazioni brevi hanno per definizione fiscale durata non superiore a 30 giorni, ma il CIN riguarda anche le locazioni per finalità turistiche, che possono avere durata superiore.
Il Ministero chiarisce infatti anche il caso delle locazioni turistiche superiori a 30 giorni: per queste, la registrazione del contratto assorbe la comunicazione di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 109 TULPS, ma ciò non trasforma automaticamente la locazione in una locazione estranea alla disciplina CIN.
Il CIN non sostituisce il codice identificativo regionale. In Liguria continua a essere rilevante il CITRA per le attività soggette alla disciplina regionale.
I due livelli convivono: il codice regionale resta collegato agli adempimenti regionali, mentre il CIN è il riferimento nazionale da esporre e indicare negli annunci.
La procedura passa dalla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). I termini per richiederlo dipendono anche dall'eventuale attribuzione del codice regionale o provinciale. Per questo, quando esiste un codice regionale, è importante verificare che l'anagrafica sia correttamente presente e allineata.
Prima di procedere conviene avere a disposizione dati catastali, titolo di disponibilità dell'immobile e informazioni richieste dalla piattaforma.
Le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 13-ter. Per le locazioni gestite in forma imprenditoriale si aggiungono i requisiti di sicurezza degli impianti previsti dalla normativa statale e regionale.
Per rilevatori ed estintori esistono precisazioni ed eccezioni nelle FAQ ministeriali, per esempio in relazione all'effettiva presenza di rischio gas o monossido. Per il quadro operativo consulta anche la guida sulla sicurezza negli affitti brevi.
L'articolo 13-ter prevede che il CIN sia esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, nel rispetto degli eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, e sia indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Non è quindi sufficiente inserirlo soltanto su Airbnb o Booking: l'obbligo riguarda anche gli altri annunci e i canali diretti quando rientrano nella disposizione.
Le FAQ del Ministero riepilogano le principali sanzioni:
Restano inoltre le sanzioni specifiche previste per la mancanza dei requisiti di sicurezza.
Il CIN non decide da solo se l'attività è imprenditoriale. Dal periodo d'imposta 2026, però, la disciplina fiscale delle locazioni brevi prevede la presunzione di esercizio in forma imprenditoriale quando vengono destinati alla locazione breve più di due appartamenti.
In quel caso diventa rilevante anche l'obbligo di SCIA previsto dall'articolo 13-ter. Approfondisci nella guida sulla presunzione d'impresa oltre due appartamenti.
Il CIN è soltanto uno dei passaggi. A seconda della tipologia di attività e del territorio possono essere rilevanti anche:
No. È obbligatorio per le locazioni brevi ai sensi del D.L. 50/2017, ma anche per le unità destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.
No. Il CIN nazionale non sostituisce il codice regionale quando quest'ultimo è previsto.
Il codice identifica la singola struttura o unità immobiliare registrata nella BDSR. In presenza di più unità occorre verificare la corretta registrazione di ciascuna.
Sì, per le locazioni brevi o turistiche esercitate in forma imprenditoriale l'articolo 13-ter prevede la SCIA al SUAP, anche quando l'imprenditorialità deriva dalla presunzione fiscale prevista dalla Legge 178/2020.
Pagina aggiornata il 10 settembre 2026 sulla base delle FAQ BDSR del Ministero del Turismo aggiornate all'11 maggio 2026.
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